Integrazione e inclusione

Tema sull’integrazione e sull’inclusione TFA sostegno

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L’integrazione scolastica è un diritto, sancito dal succedersi di vari procedimenti legislativi:

  • Riforma Gentile (1923): obbligo di istruzione per almeno 8 anni, anche per ciechi e sordomuti.
  • C. M. 1771/12 (1953): scuole speciali per ciechi, sordomuti e “anormali psichici”; classi differenziali per alunni con ritardi lievi, irrequieti e problematici.
  • Legge 118/1971: inclusione di mutilati e invalidi civili nella scuola ordinaria; trasporto casa-scuola e scuola-casa gratuito e assistenza.
  • Legge 517/1977: abolizione scuole speciali e classi differenziali; un alunno disabile integrato in classe di 20 alunni; programmazione con attività integrate e presenza del docente di sostegno per supportare l’alunno disabile per sei ore a settimana.
  • Legge 270/1982: viene abrogato il limite delle sei ore e vengono assegnati posti in deroga in presenza di alunni disabili con maggiore gravità.
  • Legge 104/1992: viene garantita l’autonomia individuale, il diritto alla frequenza e la programmazione coordinata; va redatta la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e il PEI.
  • Dichiarazione di Salamanca del 1994: sancisce il diritto all’istruzione di tutti i bambini e alla libertà di esprimere la propria diversità. Dall’integrazione si passa all’inclusione degli alunni con disabilità.
  • Legge 66/2017: prevede l’istituzione del Profilo di funzionamento e il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) sostituisce il GLH.
Profilo-di-Funzionamento

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